CAMERA ARBITRALE ISMEDIA-ADR SRL
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ART. 1 -
ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un
arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale
ISMEDIA-ADR SRL (di seguito "Camera Arbitrale"), sia
egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri,
dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si
impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento
della Camera Arbitrale ISMEDIA-ADR SRL e secondo il
presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al
consulente tecnico d’ufficio nominato nei
procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera
Arbitrale.
ART. 2 –
COMPETENZA
L’arbitro che accetta la nomina deve essere certo di
poter svolgere il proprio incarico con la competenza
richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla
materia oggetto della controversia.
ART. 3 –
DISPONIBILITÀ
L’arbitro che accetta la nomina deve essere certo di
poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione
necessari, al fine di svolgere e concludere
l’incarico nel modo più sollecito possibile.
ART. 4 –
IMPARZIALITÀ
L’arbitro che accetta la nomina deve essere certo di
poter svolgere il proprio incarico con la
indispensabile imparzialità insita nella funzione
giudicante che si appresta a svolgere nell’interesse
di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo
da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.
ART. 5 –
INDIPENDENZA
L’arbitro che accetta la nomina deve oggettivamente
essere in una situazione di assoluta indipendenza.
Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del
procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per
il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.
ART. 6 -
DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza,
l’arbitro che accetta la nomina deve rilasciare la
dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della
Camera Arbitrale.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di
dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un
rapporto deve essere risolto a favore della
dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze
o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati
può essere valutato dalla Camera Arbitrale come
causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio,
nel corso del procedimento e di non conferma in un
nuovo procedimento.
ART. 7 -
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’arbitro deve favorire un completo e rapido
svolgimento del procedimento. In particolare, deve
stabilire i tempi e i modi delle udienze così da
consentire la partecipazione delle parti su un piano
di totale parità e di assoluto rispetto del
principio del contraddittorio.
ART. 8 -
COMUNICAZIONI UNILATERALI
L’arbitro deve evitare, in qualunque fase del
procedimento, ogni comunicazione unilaterale con
qualunque parte o i suoi difensori, senza darne
immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo
comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.
ART. 9 –
TRANSAZIONE
L’arbitro può sempre suggerire alle parti
l’opportunità di una transazione o di una
conciliazione della controversia ma non può
influenzare la loro determinazione, facendo
intendere di avere già raggiunto un giudizio
sull’esito del procedimento.
ART. 10 -
DELIBERAZIONE DEL LODO
L’arbitro deve evitare qualunque atteggiamento
ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una
pronta partecipazione alla fase di deliberazione del
lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non
sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione
presa a maggioranza del Tribunale Arbitrale.
ART. 11 –
SPESE
1. L’arbitro non può ricevere alcun compenso dalle
parti, né può accettare alcun accordo diretto o
indiretto con le parti o i loro difensori in
relazione all’onorario e alle spese.
2. L’onorario dell’arbitro è determinato
esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le
tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono
approvate dall’arbitro quando accetta l’incarico.
3. L’arbitro deve evitare spese non necessarie che
possano far aumentare immotivatamente i costi della
procedura.
ART. 12 -
VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
L’arbitro che non rispetta le norme del presente
Codice Deontologico è sostituito, anche d’ufficio,
dalla Camera Arbitrale che si riserva la possibilità
di rifiutarne la nomina in altri procedimenti.